Nel caso di specie, successivamente all’eccezione di nullità del contratto di locazione per mancanza di forma scritta, l’Avv. Rustichelli, nella memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., ha dedotto la sussistenza di una situazione di occupazione senza titolo dello stabile, legittimante comunque il rilascio.
Il Dott. Masoni, condividendo la tesi dell’Avv. Rustichelli ha sostenuto che “In tema di sfratto per morosità, non integra mutatio libelli rispetto alla domanda iniziale, bensì mera emendatio, il contegno processuale del locatore che – a fronte della richiesta del conduttore di declaratoria della nullità del contratto per mancanza di forma scritta ad substantiam – in sede di memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. fondi la richiesta di restituzione dell’immobile non più sulla risoluzione per grave inadempimento, bensì sulla nullità del contratto” (Trib. civ. di Modena, Dott. Masoni, 11/12/15, in Arch. loc. cond. e imm., 2/2016 pag. 200).
Sulla medesima fattispecie si era pronunciato in precedenza il Tribunale di Nola (Trib. Nola 9/10/07, Giur. Merito, 2008, 1038) il quale era giunto a una conclusione opposta.